A.S.D. Cronometristi Udine

Statuto

 

Art.1 - DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - DURATA

1.1        L'Associazione è denominata "Federazione Italiana Cronometristi (FICr) - Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Cronometristi Udine".

1.2      L'Associazione ha sede in Udine, via Longarone 28, ed ha durata illimitata.

Art. 2 - SCOPO

2.1        L'Associazione (sportiva dilettantistica) è apolitica, aconfessionale, ha autonomia patrimoniale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in forma indiretta, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

2.2        Ha lo scopo di dedicarsi esclusivamente alla rilevazione dei tempi, alla visualizzazione dei dati e all'elaborazione delle classifiche in manifestazioni sportive, nonché di promuovere, incrementare e coordinare l'attività sportiva di cronometraggio degli associati, con adeguata attività didattica, a carattere dilettantistico e con finalità sportive, secondo le norme della Federazione Italiana Cronometristi (FICr); contribuisce al raggiungimento degli scopi della F.I.Cr. ed al suo maggiore potenziamento.

 

Art. 3 -VINCOLO FEDERALE

3.1        L'Associazione in quanto affiliata alla F.I.Cr. è riconosciuta ai fini sportivi dal C.O.N.I., dal C.I.P. e dalla F.I.Cr., accetta incondizionatamente lo Statuto, i Regolamenti di quest’ultima, nonché tutte le disposizioni emanate dal Consiglio Federale e si impegna ad osservarli e a farli osservare dai propri associati.

3.2      L'Associazione, opera per delega della F.I.Cr., nel territorio della provincia di Udine

3.3      Può operare anche altrove, in Italia o all'estero, sussistendo i presupposti fissati dallo Statuto e dal Regolamento Organico Federale (R.O.) della F.I.Cr.

Art. 4 - COSTITUZIONE - ASSOCIATI

4.1      Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione devono redigere una richiesta di' ammissione. I requisiti previsti sono quelli fissati dall'art. 4.7 dello Statuto Federale.

4.2      L'Associazione è costituita dagli Associati che, salvo eccezioni, autorizzate dal C.F., hanno la residenza o il domicilio nel territorio di competenza dell'Associazione.

4.3      In materia di passaggi degli associati tra le singole Associazioni trova, in ogni caso, applicazione la disciplina di cui al vigente R.O. Federale

4.4      Gli associati devono essere tesserati alla F.I.Cr., secondo le modalità e nelle categorie da queste previste, che sono:

a)  Allievi;

b)  Ufficiali;

c)  Benemeriti;

d)  Ruolo d'Onore;

4.5      Tutti gli associati, con le limitazioni previste per gli Allievi dal Regolamento Organico Federale, godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 5 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

5.1      La qualifica di Associato si perde per:

a)   mancato pagamento della quota Associativa;

b)   per trasferimento ad altra Associazione.

c)   dimissioni;

b)   cancellazione dai ruoli federali; di Giustizia Federali;

5.2        Gli associati che intendono rassegnare le dimissioni dovranno inviare formale lettera in tal senso indirizzata al Presidente dell'Associazione e alla Segreteria Generale della F.I.Cr..

5.3        L'associato che non adempia all'obbligo del pagamento della quota Associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, comunicato con formale invito di pagamento rivoltogli dal Presidente dell'Associazione, sarà considerato dimissionario senza altra comunicazione.

5.4        Colui che perde la qualifica di Associato, non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. E’ comunque tenuto a soddisfare tutti gli eventuali obblighi, di qualsiasi natura, contratti verso l’Associazione e la F.I.Cr.

5.5        Colui che, cessando di appartenere all’Associazione, è cancellato dai ruoli della F.I.Cr., è obbligato alla restituzione della tessera di riconoscimento e del materiale (di abbigliamento e non) ricevuto gratuitamente in dotazione.

Art. 6 - QUOTE SOCIALI

6.1      Gli associati hanno l’obbligo di versare la quota associativa annuale nell’ammontare ed entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è rivalutabile, né trasmissibile neanche in caso di morte.

Art. 7 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

7.1        Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

7.2        Tutti gli associati godono dell'elettorato attivo e passivo con le limitazioni previste dallo Statuto Federale, dal R.O. Federale, e dal presente Statuto.

Art. 8 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

8.1      E’ dovere degli Associati osservare quanto disposto dalle normative federali. Gli Associati devono inoltre:

a)   contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, al maggior potenziamento di essa e all'osservanza delle norme statutarie;

b)   mantenere irreprensibile condotta retta e leale.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9.1      Sono organi dell'Associazione:

a)   l'Assemblea degli Associati;

b)   il Consiglio Direttivo;

c)   il Presidente;

d)   il Revisore del Fondo Comune;

Art. 10 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

10.1      L'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, è composta da tutti gli Associati. Hanno diritto al voto gli Associati non posti "fuori quadro" per l'anno precedente lo svolgimento dell'Assemblea ed in regola con il pagamento della quota associativa. Gli Allievi acquisiscono il diritto di voto con le limitazioni previste dal Regolamento Organico Federale e solo se hanno raggiunto il numero minimo di servizi previsti dal Consiglio Direttivo; non possono essere eletti a cariche associative.

10.2      Le Assemblee sono convocate dal Presidente d'Associazione mediante raccomandata, fax o altro mezzo idoneo che consenta la verifica della avvenuta ricezione da parte di tutti gli Associati, almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento; l'avviso di convocazione, da affiggersi anche all'albo dell'Associazione e/o pubblicarsi sul sito Web nel medesimo termine, deve precisare il luogo, il giorno e l'ora di inizio dei lavori, anche in seconda sessione, e gli argomenti all'Ordine del Giorno.

10.3      L'Assemblea elegge, anche per acclamazione, il suo Presidente, il Segretario e due scrutatori; il Presidente può essere scelto tra i non Associati, ma deve essere un Tesserato alla F.I.Cr. Il Presidente dell’Associazione non può essere eletto Presidente dell’Assemblea.

10.4      Il Presidente, prima di dichiarare l'Assemblea validamente costituita, constata il numero dei presenti e dei voti esprimibili dall'Assemblea. Le Assemblee, tranne che nei casi specificatamente contemplati, deliberano a maggioranza semplice. Le votazioni, salvo i casi espressamente contemplati dal presente Statuto, avverranno, a scelta del Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano o per appello nominale. Su espressa richiesta dì almeno 1/3 (un terzo) dei presenti aventi diritto al voto il Presidente dell'Assemblea dovrà comunque indire le votazioni a scrutinio segreto così come per tutte le votazioni che riguardano persone.

10.5      Ogni Associato può rappresentare in assemblea, per mezzo dì delega scritta, non più di un Associato.

Lo svolgimento dei lavori deve essere riportato in un verbale che sarà firmato dal Segretario dell'Assemblea; detto verbale, deve essere posto a disposizione degli Associati ed inviato, unitamente al bilancio associativo, alla Segreteria Generale della F.LCr. secondo i termini del Regolamento Organico Federale

10.6      Per la votazione degli organi associativi si procede con le seguenti modalità:

- per l'elezione del Presidente di Associazione, dei Consiglieri e del Revisore del Fondo Comune votano tutti gli Associati aventi diritto al voto ai sensi del precedente 10.1 con schede separate per ogni votazione.

Art. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA

11.1      L'Assemblea Ordinaria deve svolgersi nel mese di gennaio di ogni anno e l'Ordine del Giorno deve prevedere la discussione e le deliberazioni conseguenti al rendiconto, che deve essere accompagnato dalla relazione del revisore del fondo comune, ed alla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno solare precedente nonché l'esame del bilancio preventivo; tali documenti devono essere posti a disposizione degli Associati presso la Sede associativa, e/o con pubblicazione sul sito Web, almeno sette giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea Ordinaria che si svolge nel mese di gennaio dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, anche secondo le indicazioni del C.F. della F.LCr., provvede anche al rinnovo delle cariche associative.

11.2      L'Assemblea Ordinaria è valida, in prima convocazione, qualora sia presente, anche per delega, la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, almeno un'ora dopo rispetto alla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

11.3      La mancata approvazione del rendiconto o della relazione comporta la decadenza degli Organi elettivi dell'Associazione da ogni incarico ad essi attribuito, salva l'ordinaria amministrazione; entro i 30 giorni successivi il Presidente deve convocare l'Assemblea Straordinaria per le nuove elezioni.

Art. 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

12.1      Salvi i casi d'obbligatorietà, il Presidente convoca l'Assemblea Straordinaria qualora lo ritenga opportuno; deve convocarla, entro 30 giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei Consiglieri o da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto a voto e, in ogni caso, per apportare modifiche allo Statuto Associativo, o per la proposta di scioglimento dell'Associazione.

12.2      Costituiscono casi obbligatori di convocazione:

a)   le dimissioni del Presidente dell'Associazione;

b)   la mancata approvazione del rendiconto e/o della relazione annuale del Consiglio Direttivo da parte della Assemblea;

e)    la impossibilità di reintegrare il Revisore del Fondo Comune.

12.3      L'Assemblea Straordinaria è valida, in prima convocazione, se sono presenti anche per delega, i 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto a voto; in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo rispetto alla prima, se è presente, anche per delega, la metà più uno degli aventi diritto a voto.

Art. 13 - ELEGGIBILITÀ' E INCOMPATIBILITÀ'

13.1      Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli Associati che abbiano i requisiti di cui all’art. 31 dello Statuto della F.LCr.

13.2      L'elezione alle cariche associative avviene a scrutinio segreto. Il numero delle preferenze da attribuire sarà pari al numero delle cariche da eleggere nei relativi Consigli.

13.3      Tutte le cariche sono onorifiche ed hanno la durata di 4 anni coincidente con il ciclo olimpico.

13.4      Tutti possono essere rieletti senza alcun limite.

13.5      Il revisore non può rivestire altra carica associativa.

Art. 14 - ANNO SOCIALE

14.1      L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1      Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 4 (quattro) Consiglieri, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto.

15.2      Il Consiglio Direttivo dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea; adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico e amministrativo dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali; redige il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

15.3      Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno di quattro volte l'anno e comunque ogni quattro mesi. Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo se richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri o dal Revisore del Fondo Comune.

15.4      Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

15.5      Le delibere del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate nell'apposito libro del C.D. a cura del Segretario; quelle che rivestono particolare importanza per tutti gli Associati debbono essere affisse all'albo presso la sede dell'Associazione e/o pubblicate sul sito Web;

15.6      I Consiglieri assenti in tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, saranno considerati dimissionari.

15.7      Nel caso in cui venga a mancare un Consigliere per dimissioni, impedimento definitivo, radiazione o adozione di provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione, verrà sostituito dal primo dei non eletti, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.

15.8      Nel caso in cui la reintegrazione non sia possibile, si dovrà procedere al reintegro con nuove elezioni, che avranno luogo in occasione della prima Assemblea utile.

15.9      Nel caso in cui venga a mancare in tempi diversi la maggioranza dei Consiglieri, si dovrà procedere a nuove elezioni da svolgersi entro 60 giorni, per il rinnovo soltanto di tutti i Consiglieri.

15.10   Nel caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei Consiglieri, decadono Presidente e Consiglieri e si dovrà procedere entro 60 giorni a nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo deve inoltre: - eleggere, nella sua prima riunione utile, nel proprio ambito, il Vicepresidente ed il Segretario- Cassiere e il responsabile delle apparecchiature;

-  ratificare i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente in materia di competenza del Consiglio Direttivo;

-  determinare la quota associativa annua;

-  fissare il numero minimo dei servizi che ogni associato deve svolgere nell'anno (quorum);

-  dichiarare "fuori quadro" coloro che non abbiano raggiunto tale minimo.

15.11   Il Consiglio Direttivo, per un migliore funzionamento dell'Associazione, può affidare specifici incarichi ad Associati.

15.12   I1 Presidente dell'Associazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle adunanze del Consiglio Direttivo, a scopo consultivo, persone particolarmente competenti circa gli argomenti da discutere nonché gli Istruttori Tecnici Tenùtoriali (ITT) ed il Revisore del fondo comune, che parteciperanno esclusivamente alla discussione degli argomenti per i quali sono invitati.

15.13   E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, (come previsto dall’alt. 90 co 18-bis della L.289/2002).

Art. 16 - IL PRESIDENTE

16.1      Il Presidente è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti.

16.2      Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti, con facoltà di delega; coordina le iniziative per il regolare funzionamento dell'attività; adotta i provvedimenti a carattere di urgenza, con l'obbligo di ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione, pena la decadenza.

16.3      Convoca il Consiglio Direttivo di cui presiede le adunanze e firma le deliberazioni.

16.4      Convoca e dichiara aperte le Assemblee e predispone, direttamente o per delega, i servizi di cronometraggio.

16.5      In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente dell'Associazione, decade l'intero Consiglio Direttivo.

Art. 17 - IL VICEPRESIDENTE

17.1    Il Vicepresidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone temporaneamente le funzioni. In caso di dimissioni o di assenza definitiva del Presidente, assume a tutti gli effetti e temporaneamente la rappresentanza dell'Associazione e convoca l'Assemblea Straordinaria, che dovrà svolgersi entro 30 giorni, per l'elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 - IL SEGRETARIO-CASSIERE

18.1      Il Segretario-Cassiere dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione.

18.2      Deve tenere l'inventario delle attrezzature di proprietà o in dotazione all'Associazione, nonché un registro di cassa.

Art. 19 - RESPONSABILE APPARECCHIATURE

19.1    Il Responsabile delle apparecchiature cura e provvede alla regolare manutenzione delle apparecchiature sia di proprietà dell'Associazione, sia di quelle in uso e/o assegnate all'Associazione dalla F.I.Cr. o da terzi, provvede alla redazione dell'inventario delle apparecchiature di cronometraggio sia di proprietà della Federazione che di quelle dell'Associazione, con indicazione dell'effettivo stato d'uso, che va allegato al rendiconto.

Art.20 - ORGANO DI REVISIONE DEL FONDO COMUNE

20.1      L'Organo di Revisione è costituito da un unico Revisore eletto dall'Assemblea.

20.2      Il Revisore del Fondo Comune non decade in caso di decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

20.3      Il Revisore ha funzioni di controllo e verifica dei libri contabili; qualora rilevi irregolarità amministrative deve comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.

20.4      Accompagna il rendiconto, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, con una relazione scritta.

20.5      Il Revisore ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, verifica la redazione dell'inventario delle apparecchiature di cronometraggio sia di proprietà della Federazione che di quelle dell'Associazione, con indicazione dell'effettivo stato d'uso, che va allegato al rendiconto.

20.6      Il Revisore del Fondo Comune convoca l'Assemblea Straordinaria in caso di contestuali impedimenti da parte del Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo con le modalità previste dal presente Statuto.

20.7      Nel caso in cui venga a mancare il Revisore per dimissioni, impedimento definitivo, radiazione o adozione di provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione, verrà sostituito dal primo dei non eletti. Nel caso in cui la reintegrazione non sia possibile, si dovrà procedere al reintegro con nuove elezioni che avranno luogo in occasione, della prima Assemblea utile.

Art 21 - ISTRUTTORI TECNICI TERRITORIALI

21.1      Gli istruttori tecnici territoriali, sono scelti dal Consiglio Direttivo e nominati dopo idoneo corso di formazione organizzato dalla Scuola Federale di Cronometraggio. Provvedono, d’intesa e secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, all’organizzazione periodica dei corsi ed esami per allievi, nonché dei corsi di aggiornamento ed approfondimento su apparecchiature e regolamenti. Si occupano dei corsi di preparazione degli allievi agli esami per il passaggio alla categoria “ufficiali”.

Art. 22 - PATRIMONIO E RENDICONTO

21.2      II patrimonio consiste in tutti i beni che a qualsiasi titolo sono diventati di proprietà dell'Associazione. In esso confluiscono le quote sociali che gli Associati sono tenuti a versare annualmente.

21.3      Il rendiconto annuale dovrà comprendere:

a)   la situazione patrimoniale;

b)   il rendiconto della gestione;

c)   l'inventario al 31 dicembre dei beni di proprietà della F.I.Cr. assegnati all'Associazione e dei beni di proprietà dell'Associazione, con indicazione del loro effettivo stato d'uso.

21.4      Il rendiconto va presentato all'approvazione dell'Assemblea con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Revisore. Le relazioni devono essere redatte per iscritto.

21.5      Il Consiglio Direttivo, almeno sette giorni prima dell'Assemblea, deve depositare presso la segreteria dell'Associazione il rendiconto, consentendone l'esame a tutti gli Associati.

Art. 23 - NORME SULL’ORDINAMENTO INTERNO

23.1      L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle libere prestazioni fomite dagli associati

Art. 24 - MODIFICHE ALLO STATUTO

24.1      Lo Statuto associativo può essere modificato soltanto dall'Assemblea Straordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 degli associati o per conformità allo Statuto vigente della F.I.Cr.

24.2      La relativa delibera deve essere approvata da almeno i 2/3 dei voti.

24.3      Le modifiche apportate entreranno in vigore solo dopo l'approvazione della F.LCr.

Art. 25 - SCIOGLIMENTO

25.1      Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto da Un'Assemblea Straordinaria degli associati e sarà valido solo se approvato con la maggioranza almeno dei 4/5 degli associati. In tale Assemblea non sono ammesse deleghe.

25.2      fi Consiglio Direttivo ed il Revisore del Fondo Comune sono responsabili, in solido, della riconsegna al Delegato Provinciale F.I.Cr. delle apparecchiature e dei beni della F.I.Cr. concessi in uso nonché della restituzione dei contributi non utilizzati, redigendo gli opportuni inventari e rendiconti (art. 6.2 e 6.3 R.O.).

25.3      L'Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali.

25.4      Qualsiasi residuo attivo che dovesse permanere al termine della procedura di liquidazione dovrà essere destinato ad altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero, a fini di pubblica utilità sportiva, consegnato alla Federazione Italiana Cronometristi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - INADEMPIENZE

26.1      l caso di mancato o irregolare funzionamento della Associazione o di mancata convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria nei casi previsti dal presente Statuto, ogni associato può denunciare i fatti al Presidente Federale. Questi, dopo aver sentito il Presidente dell'Associazione o i denunzianti, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, provvederà a convocare direttamente ed al più presto possibile l'Assemblea. Le decisioni del P.F. sono insindacabili ed inappellabili in quanto gli Associati lo riconoscono come arbitro amichevole compositore.

Art. 27 - VARIE

27.1      Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Cronometristi e le norme del Codice Civile.

27.2      II presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale ed entra in vigore dopo la ratifica della F.LCr.